sentenza

Tribunale di Treviso n. 496 del 25 Febbraio2014

Conto corrente – Anatocismo – Delibera CICR 9/2/00 – necessità di sottoscrizione – Azione di ripetizione – onere in capo al correntista – azione nullità – azione accertamento negativo del saldo

L’introduzione, a seguito della Delibera CICR 9/02/00, della clausola anatocistica che prevede la pari periodicità infrannuale di capitalizzazione configura un peggioramento delle condizioni economiche rispetto alla nullità della clausola precedente e pertanto necessita, ai sensi della Delibera CICR in parola, l’espressa sottoscrizione del correntista, pena la nullità della pattuizione.

Il correntista che esperisca azione di ripetizione deve indicare, se il conto risulta ancora acceso, i pagamenti di cui chiede la ripetizione. Se infatti è sempre possibile promuovere azione di nullità parziale del contratto, la restituzione delle competenze illegittimamente computate può essere richiesta solo dopo che queste siano state pagate, mediante rimesse solutorie o alla chiusura del conto.

 

Non rileva l’avvenuta comunicazione effettuata dalla Banca alla cliente, datata 30 giugno 2000, con la quale l’istituto di credito si è limitato a informare l’attrice che dal giugno 2000 la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi sul conto corrente sarebbe avvenuta con la medesima periodicità. La Banca non ha, infatti, provato, come era suo onere, di essersi adeguata alla normativa di cui all’art. della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la quale prevedeva al terzo comma art. 7 che è necessaria un’espressa approvazione da parte della clientela ogni qualvolta le condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. L’applicazione della delibera in questione, la quale ha reintrodotto l’anatocismo trimestrale, ha comportato un evidente peggioramento delle condizioni economiche del rapporto precedentemente applicate caratterizzate dalla assenza di capitalizzazione conseguente alla eventuale nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Parte attrice non ha provato di avere pagato gli importi indicati nell’atto di citazione: il c/c infatti, ancora acceso alla data della notificazione dell’atto di citazione risultava affidato. E’ evidente che l’avere posto in essere atti meramente ripristinatori della provvista non possa assurgere al rango dei pagamenti. ( Cass. Civ. S.U. n. 24418 del 2010).

Nel caso in cui il conto corrente sia ancora aperto, il correntista può promuovere preliminarmente l’azione imprescrittibile, ai sensi dell’art. 1422 c.c. per far valere la nullità parziale del contratto, ovvero di alcune clausole contrattuali. Per effetto di tali nullità il correntista può,poi, invocare la restituzione delle competenze bancarie degli interessi illegittimamente addebitati periodicamente dalla banca nel corso del rapporto, solo successivamente all’avvenuto pagamento degli stessi, ovvero al tempo della chiusura del conto.

Giudice Elena Rossi