sentenza

Tribunale di Udine n. 5961 del 26 Settembre2014

Leasing – Usura – No sommatoria tassi – No semplice confronto tra tasso di mora nominale e soglia d’usura – La mora concorre alla formazione del tasso effettivo – no maggiorazione 2,1% - se usura applicazione 1815 c.c. implica gratuità del finanziamento

Il tasso di mora è solo una delle tante voci che integrano il tasso corrispettivo e concorrono ad individuare il costo effettivo del credito: va valutato insieme alle altre condizioni del contratto per determinarne il tasso effettivo.

Va quindi esclusa, per la verifica del superamento della soglia di usura, da un lato l’autonoma rilevanza del tasso di mora (nel senso che un tasso nominale di mora superiore alla soglia non implica automaticamente la violazione della l. 108/96), dall’altro non si può neppure procedere alla semplice sommatoria tra tasso di mora e tasso effettivo.

La mora deve essere considerata una semplice modifica del piano di ammortamento pattuito dovuta al contegno inadempiente del debitore: la pattuizione o la concreta applicazione di un tasso di mora di per sé superiore alla soglia non comportano necessariamente un tasso effettivo globale annuo sull'intero rapporto di credito a carico del cliente superiore a detta soglia, in quanto con la rata che rimane insoluta alla scadenza si genera una mera modifica del piano di rimborso e di conseguenza del tasso effettivo.

Detto tasso effettivo dovrà essere confrontato con la soglia d’usura stabilita dal D.M. del Ministero dell’Economia, che come indicato dalla legge deve essere stabilita in funzione della natura e della tipologia del credito (non della natura del tasso praticato) ed è costruita sulla fisiologia, e non sulla patologia, del rapporto.

Priva di pregio è la tesi secondo cui la mora non dovrebbe essere assoggettata alla verifica dell’usura perché non contenuta nel TEGM rilevato al fine di determinare la soglia d’usura.

Altrettanto priva di pregio è la tesi secondo cui il TEGM (tasso medio) andrebbe maggiorato di 2,1 punti percentuali: non è corretto che la Banca d'Italia realizzi un'indagine apposita per determinare il TEG medio di mora, sia perché in tal modo si farebbe assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con sue proprie soglie d'usura.

Poiché il contratto, per quanto detto, definisce un unico tasso effettivo, composto dalla combinazione delle varie voci di costo, l’eventuale debordo rispetto alla soglia d’usura non può che portare all’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c.; ne deriva, pertanto, in caso di usura, la gratuità dell’intero negozio e, di conseguenza, l’obbligo di restituzione del solo capitale mutuato.

Giudice Lorenzo Massarelli