sentenza

Tribunale di Venezia n. 2163 del 15 Ottobre2014

Mutuo - Usura – Art.  1815 c.c. – La nullità della clausola degli interessi di mora non implica la nullità degli interessi corrispettivi

 

L’articolo 1815 c.c., ove prevede che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” punisce anche la mera pattuizione di condizioni d’usura, indipendentemente dall’applicazione o meno delle stesse.

La clausola che disciplina gli interessi moratori è diversa ed autonoma rispetto a quella degli interessi corrispettivi. Pertanto, l’eventuale nullità, ex art. 1815, 2° comma, della prima non implica la nullità delle altre condizioni economiche (interessi corrispettivi etc.).

Giudice Gabriella Zanon