sentenza

Tribunale di Venezia, Ordinanza del 6 Giugno2018

Banche popolari: estensione del contraddittorio a Intesa Sanpaolo e S.G.A. in relazione a un acquisto di azioni finanziato dalla banca

Provvedimento ottenuto dall'avv. Valerio Sangiovanni 

In una causa avviata da un azionista contro una banca popolare veneta, azionista che sostenga la nullità di un finanziamento in quanto finalizzato all'acquisto di azioni della stessa banca finanziatrice in violazione dell'art. 2358 c.c., va disposta – in caso di successiva messa in liquidazione coatta amministrativa della banca che aveva concesso il finanziamento - l'integrazione del contraddittorio con la banca cessionaria di azienda (ai sensi dell'art. 3 decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017) nonché nei confronti di S.G.A. s.p.a. quale società-veicolo cessionaria di crediti deteriorati (ai sensi dell'art. 5 decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017), affinché – nell'ambito del procedimento già pendente dinanzi al giudice adito prima della messa in liquidazione coatta amministrativa e successivamente riassunto nei confronti della banca cessionaria di azienda - assicurando il necessario contraddittorio fra tutte le parti si accerti in via pregiudiziale la sussistenza della legittimazione passiva della banca che ha originariamente concesso il prestito e/o della banca cessionaria di azienda e/o di S.G.A. s.p.a.

Giudice dott.ssa Alessandra Ramon