sentenza

Tribunale di Verona del 30 Aprile2014

Mutuo – usura – no sommatoria tassi – esclusione mora da verifica usura

Per i finanziamenti a rimborso rateale, non è legittimo cumulare gli interessi di mora e quelli corrispettivi al fine di verificare il rispetto della soglia d’usura. La normativa (artt. 644 c.p. e 1815 c.c.) fa chiaro riferimento esclusivamente alle prestazioni di natura “corrispettiva” escludendo così quelle accidentali legate al futuro inadempimento (mora).

In materia di usura bancaria, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con gli interessi moratori, ai fini del raffronto al tasso-soglia.

Gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. - insuscettibili di interpretazione analogica – fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale.

Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di “moral suasion” finalizzata al corretto adempimento del contratto.

Giudice Andrea Mirenda