Tribunale di Verona del 30 Aprile2014
Mutuo – Usura – No sommatoria Tassi – Validità Istruzioni Banca d’Italia
Gli interessi di mora non remunerando il finanziamento non sono sottoposti alla verifica dell’usura e non devono pertanto essere inclusi nel calcolo del TEG da confrontare con la soglia prevista per i mutui.
Il dato normativo emergente dagli artt. 644 e 1815 (…) al di là di ogni ragionevole dubbio, le norme menzionate – insuscettibili di interpretazione analogica - fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate allafisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva, alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel “rite adimpletum contractum” costituente, secondo i principi, l’interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.)
Quanto testè rilevato consente, quindi, di affermare la conformità a diritto dell’indicazione metodologica seguita dalla Banca d’Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell’art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
In ossequio al principio di civiltà giuridica del “nullum crimen sine lege” (art. 1 c.p.), occorre, difatti, ricordare come, in tema di usura, l’art.3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recepisca pedissequamente le rilevazioni di Banca d’Italia.
La tesi del “cumulo” condurrebbe all’abnorme risultato di configurare il reato corrispondente in difetto di norma incriminatrice.
Tanto basta, in definitiva, ad escludere la responsabilità penale degli operatori che, facendo legittimo affidamento sulla liceità dei decreti ministeriali via via emanati sul punto, rispettino il tasso-soglia disaggregato.
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