sentenza

Tribunale di Verona del 27 Aprile2014

Mutuo – usura –no sommatoria dei tassi

Ai fini del rispetto del c.d. tasso-soglia ex l. n. 108/96, non è corretto operare il cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori.

Se è corretto ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere soggetti al rispetto delle soglie d’usura, la verifica di tale rispetto deve infatti essere distinta e separata da quella posta in essere per gli interessi (ed oneri) corrispettivi.

L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”, ritenuto anche che la Banca d’Italia non omette di considerare gli interessi di mora ai fini della L. n. 108/96, salvo disaggregarne il dato rispetto a quello derivante dall’ordinaria rilevazione del TEGM.

Le sanzioni previste dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. sono applicabili solo agli interessi corrispettivi, non essendo suscettibili di interpretazione analogica.

Giudice Andrea Mirenda