sentenza

Tribunale di Verona n. 1134 del 22 Maggio2014

Conto corrente - Azione di ripetizione – onere della prova in capo al correntista – necessità produzione degli estratti conto – Usura - art. 1815 c.c. – non applicabile al contratto di conto corrente – riconduzione a soglia

Nel caso di azione di ripetizione, grava sull’attore (correntista) l’onere di produrre gli estratti conto, in assenza dei quali non può essere disposta CTU contabile.

L’art. 1815 c.c. si applica al contratto di mutuo ma non a quello di conto corrente: eventuali superamenti delle soglie d’usura implicano esclusivamente la riconduzione a soglia delle competenze usurarie.

Così riassunti i termini di fatto, questo giudice osserva che è parte attrice che deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda e per detta ragione detta parte avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto dei rapporti de quibus. La mancata produzione degli estratti conto impedisce non solo di verificare la fondatezza degli assunti attorei, ma anche di disporre una qualsivoglia consulenza tecnica.

Nei contratti di apertura di credito in conto corrente “non si applica l’art. 1815 c.c. – in ipotesi di verifica di superamento del tasso soglia nei contratti di conto corrente l’interesse va ricondotto entro il limite di legge con notevole ridimensionamento delle somme esposte nella consulenza di parte”.

Giudice Vittorio Carlo Aliprandi