Tribunale di Verona n. 2154 del 4 Ottobre2018
Si legge nella sentenza, in merito alla contestazione per assenza di causa:
"ritenuta, altresì, l’infondatezza dell’assunto attoreo di nullità delle CMS per difetto di causa;
osservato che è noto a questo giudice che, nel sistema ante legge n. 2/09, parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, ha ritenuto la nullità per difetto di valida causa negoziale della clausola di CMS quando essa risulta determinata con riferimento alle somme utilizzate dal correntista nell'ambito del fido, atteso che, trattandosi di onere calcolato in percentuale e capitalizzato trimestralmente, finisce con il presentare natura analoga a quella dell’interesse, traducendosi in un onere occulto finalizzato a remunerare il medesimo servizio (l'effettivo utilizzo del denaro) già remunerato dall'interesse debitore (cfr. Trib. Milano, 4/7/02; Trib. Monza, n. 1967/07; Trib. Torino 23/7/00; Trib. Mantova 21/4/07; Trib. Monza 11/6/07);
ritenuta la non condivisibilità sul piano teorico di tale assunto;
osservato, invero, che nel nostro ordinamento il difetto di causa negoziale si traduce nell'assenza di una funzione concreta del negozio, tale da rendere ingiustificata l'operazione economica sottesa al contratto, e, a differenza del tipo negoziale (che opera principalmente sul fronte della configurabilità dell'operazione quindi della tipicità della figura negoziale), la causa (concreta) opera prevalentemente sul piano della atipicità e pone essenzialmente problemi di liceità dell'interesse concretamente perseguito dalle parti;
osservato che, nel sistema ante legge 2/09, nel caso della CMS pattuita da banca e cliente quale costo aggiuntivo dell’utilizzazione del credito, la causa concreta del negozio consiste proprio nell’attribuzione alla banca di un compenso dell’utilizzazione del credito ulteriore rispetto all'interesse debitore, parimenti calcolato in percentuale e parimenti periodico, ma corrispettivo dell’onere incombente sulla banca stessa di dover essere in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto per il quale il cliente è stato affidato (cfr. Trib. Novara, 9/2/06; Trib. Milano 19/10/10; Trib. Como 6/9/12), sicché non può parlarsi di difetto causale, potendo, al più, passarsi sul piano della meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti, per tuttavia concludere che una siffatta causa non solo è astrattamente meritevole di tutela (trattandosi di un compenso aggiuntivo pattuito dalle parti per un servizio specificamente offerto dalla banca) ma è anche lecita ex art. 1343 cod.civ., soprattutto nei casi nei quali - come quello di specie, vedi infra - in cui la clausola di CMS è anche sufficientemente determinata ex art. 1346 cod.civ.;
osservato, inoltre, che tale impostazione risulta aver trovato conferma nella stessa L. 2/09 che, all’art. 2 bis, 1 comma, ha espressamente sancito la nullità delle clausole che prevedono una remunerazione accordata la banca per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma o dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, con ciò definitivamente avallando il richiamato orientamento giurisprudenziale che, precedentemente all’entrata in vigore della detta legge, aveva valutato in termini di validità causale la clausola di CMS rapportata all’utilizzato;
Si legge nella sentenza, in merito alla contestazione per indeterminatezza:
"ritenuta, poi, la solo parziale fondatezza della doglianza attorea di nullità degli addebiti effettuati dalla banca in corso di rapporto a titolo di CMS per indeterminatezza della pattuizione;
osservato, a tale riguardo, che sia il contratto originario di conto corrente (cfr. doc. 9 della banca) che gli accessori contratti di apertura di credito del 7/2/01 e del 18/8/04 (cfr. doc.ti 10 e 11 della banca) contengono clausola di CMS che prevede che la commissione di massimo scoperto sia applicata nella percentuale ivi indicata “…sul massimo debito raggiunto per valuta in ogni trimestre”, sicchè può dirsi che le stesse, indicando sia il valore percentuale della commissione, sia la periodicità trimestrale di calcolo, sia il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (applicandosi la CMS così strutturata al montante utilizzato, da riferirsi al momento ‘x’ di punta massima dello scoperto con applicazione una tantum a trimestre), risultano pattuite in modo sufficientemente determinato e quindi in conformità a quanto previsto dall’art. 1346 cod.civ. in materia di requisiti dell’oggetto del contratto, consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica dei conti;
ritenuto, al contrario, che la clausola di CMS contenuta nel contratto di apertura di credito in conto corrente del 29/12/04 (cfr. doc. 12 della banca), recante l’indicazione soltanto dell’ammontare in percentuale e del montante di riferimento, senza alcun altra specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione, sia nulla per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ."
Testo integrale sentenza(344 K)