sentenza

Tribunale di Verona n. 758 del 24 Marzo2015

Mutuo – ammortamento alla francese – no anatocismo– indeterminatezza – Lite temeraria

La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.

Una vertenza basata su tali contestazioni prive di qualsivoglia fondamento di diritto configura l’ipotesi di lite temeraria.

 

Non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.

Domandare l’accertamento dell’anatocismo in un mutuo sul presupposto che il piano di ammortamento c.d. alla francese comporti un automatico effetto anatocistico comporta la temerarietà della domanda ex art. 96 c.p.c.. 

Giudice Andrea Mirenda