sentenza

Tribunale di Vicenza n. 454 del 25 Marzo2013

Conto corrente – Usura – No validità Istruzioni Banca d’Italia – Inclusione CMS – Inclusione effetto valute

Nel calcolo del TEG ai fini della verifica del rispetto della l. 108/96 (usura) devono essere ricomprese le CMS e i numeri debitori devono essere rettificati per tener conto dell’effetto delle valute, poiché costante e recente giurisprudenza (Cass. 262/10) ha stabilito che si debba tener conto di tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito.

 

Ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia usura si ritiene, supportati anche da costante e recente giurisprudenza anche di Cassazione (Cass. N. 262/2010), che il calcolo del TEGM debba essere effettuato tenendo conto degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 della L. 108/96.

Sulla CMS, la sentenza della Cassazione n. 262/2010 statuisce che la CMS rientra indubbiamente tra gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito.

Correttamente il CTU ha tenuto conto ai fini del calcolo del TAEG della CMS e ne ha tenuto conto altresì con le valute rettificate.

Gli interessi a cui si riferisce la legge sull’usura non possono che essere quelli comprensivi anche di tutti gli eventuali oneri connessi al credito.

Giudice Luigi Giglio