Qui le relazioni predisposte da alcuni relatori specificatamente per il convegno del 20 settembre:
Dott. R. Marcelli: La Cassazione Civile (Sez. I n. 12965, 22 giugno 2016) lava i panni sporchi della Banca d’Italia: le nuove Istruzioni ’16, con l’endorsement della Cassazione, formalizzano il principio di omogeneità/simmetria, prefigurando i prodromi di uno spurio diritto vivente che estende l’egemonia della Banca d’Italia dal credito al presidio all’usura. (STESURA PROVVISORIA)
Avv. C. Sgarito: Legislazione bancaria e usura - la riforma con la l. 108/96 - elemento oggettivo ed elemento soggettivo - gli strumenti di tutela delle persone offese
Avv. V. Sangiovanni:
Di seguito riportiamo una serie di altri documenti già presenti nel sito dell'Associazione, riorganizzati per facilitarne la fruizione ai partecipanti del convegno. Ulteriori documenti potrebbero essere aggiunti dopo il convegno, in base ai temi effettivamente trattati.
LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA
Le varie versioni delle "Istruzioni per la rilevazione dei TEGM" rese pubbliche dalla Banca d'Italia sono disponibili qui. SI INVITA A CONSULTARE LE ULTIME ISTRUZIONI '16 CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE RISPOSTE DATE DALLA BANCA D'ITALIA ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NEL 2015 ALLA BOZZA DI ISTRUZIONI CHE RA STATA RESA PUBBLICA
LA GIURISPRUDENZA
Nella sezione "giurisprudenza" è possibile ottenere una panoramica delle più recenti sentenze in tema di verifica dell'usura, relative ai due distinti orientamenti giurisprudenziali esistenti:
- il primo a favore dell'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia emanate tempo per tempo (TAG "Validità Istruzioni Banca d'Italia");
- il secondo che invece stabilisce la disapplicazione delle Istruzioni laddove giudicate in contrasto con la normativa primaria (art. 644 c.p.) (TAG "No validità Istruzioni Banca d'Italia")
ARTICOLI E CONTRIBUTI
CONTRIBUTI CHE SI RIFERISCONO ESSENZIALMENTE AD ASPETTI CIVILISTICI DELL'USURA:
La soglia d'usura ha raggiunto un livello pari a 100 volte l'Euribor. Il presidio di legge è un argine o una copertura? Un compendio su tutti i principali aspetti "dibattuti" delle Istruzioni Bankitalia, a cura del dott. R. Marcelli
Le Istruzioni della Banca d'Italia nel sistema delle fonti. Una riflessione su CMS e mora (dott. Astuni, Tribunale di Torino). Un breve ma lucidissimo intervento di un magistrato particolarmente attento alla problematica dell'usura bancaria.
Oneri eventuali, mora e penale di estinzione: la verifica dell'usura dettata dall'art. 644 c.p. ha un solo criterio di calcolo: il rendimento effettivo. Un articolo che si focalizza in particolare sui cd. "oneri eventuali" e la loro possibile inclusione nella verifica dell'usura (R.Marcelli)
Rilevanza usuraria dell'anatocismo, prof. avv. A.A. Dolmetta. Un contributo che lega in modo originale i due temi principali del contenzioso bancario.
L'usura assuma una configurazione polverizzata in piccoli importi ad applicazione diffusa. Il Tribunale di Palermo apre nuove vie all’accertamento penale dell’usura. Commento alla sentenza penale del Tribunale di Palermo del 18/2/15
CONTRIBUTI CHE SI RIFERISCONO ESSENZIALMENTE AD ASPETTI PENALISTICI DELL'USURA:
Un commento alla sentenza n. 46669/11 della Cassazione Penale, II sez. (R. Marcelli). Sentenza cardine in tema di usura (disponibile nella sezione "giurisprudenza"), in cui si stabilisce, in estrema sintesi, che i) le Istruzioni della Banca d'Italia non hanno rilevanza per gli aspetti in cui confliggono con la norma primaria (art. 644 c.p.); ii) in campo penale il rispetto delle Istruzioni tempo per tempo vigenti, anche se manifestamente contrarie alla legge, "salva" la Banca dal penale in quanto non si configura con certezza l'elemento soggettivo del reato (la volontà di praticare usura).
Le linee guida in tema di accertamento penale dell'usura elaborate dalla Procura di Torino. Un documento interessante ed illustrativo della posizione di parte rilevante della giurisprudenza.
Due interessanti commenti di due Sostituti Procuratori, forniti in occasione di un convegno '12: intervento dott. Senatore (Procura di Salerno) e dott.ssa Natale (Procura di Catania)
Un compendio in tema di CTU penali, a cura del dott. R. Marcelli
Invitiamo a consultare gli atti del convegno del 16 ottobre 2016 e le videoregistrazioni del convegno del 12 e 13 maggio '16, organizzati sul tema della riforma dell'art. 120 TUB. I relatori hanno "criticato" e discusso in merito alla proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia, che proponeva un anatocismo "annuale" in risposta al divieto assoluto introdotto dalla l. 147/13.
L'ultima formulazione dell'art. 120 TUB (D.L. 18/2016) sembra essere andata proprio nella direzione dell'anatocismo annuale, sostanzialmente riprendendo quanto indicato dalla menzionata proposta di Delibera, che, pubblicata sostanzialmente immutata nell'agosto '16, entrerà in vigore dall'ottobre '16.
Di seguito un veloce riepilogo dell'evoluzione normativa e i link da cui scaricare la originaria proposta di Delibera CICR ('15) e la Delibera definitiva ('16):
Art. 1283 c.c. : “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”
Comma 2, art. 120 T.U.B. D.Lgs. 385/93 (vecchia formulazione):
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Modifica del comma 2 introdotta con il provvedimento legislativo n. 147/13, art. 1, comma 629:
In vigore dal 1 gennaio 2014.
All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
Proposta di Delibera CICR della Banca d’Italia del luglio ’15 (vedi allegato) sostanzialmente confermata dalla stesura definitiva del 2016 (vedi allegato)
Emendamento al D.L. 18/2016:
(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)
1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi, sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.